COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 116 della società POL. PALERMITI avverso la regolarità della gara Sporting S.Anna – Palermiti (1 – 1) del 12.3.2006 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MACRI’ Mirko.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 116 della società POL. PALERMITI avverso la regolarità della gara Sporting S.Anna – Palermiti (1 – 1) del 12.3.2006 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MACRI’ Mirko. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla data di disputa della gara il calciatore Macrì Mirko risultava tesserato con la società A.C. Nuova Audace 93 (Tesseramento Giovanile); che pertanto non aveva titolo per partecipare all’incontro del 12.03.2006; P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società SPORTING S.ANNA la punizione sportiva della perdita della gara Sporting S.Anna –Palermiti del 12.03.2006 con il punteggio di 0 –3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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