COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 118 della società U.S. CERISANO 96 avverso la regolarità della gara Cerisano – Grisolia (0 – 2) del 05.03.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SALEMME Rocco
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 118 della società U.S. CERISANO 96
avverso la regolarità della gara Cerisano – Grisolia (0 – 2) del 05.03.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SALEMME Rocco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato dagli atti in possesso dal Comitato Regionale Calabria risulta che alla data di disputa della gara il calciatore Salemme Rocco era regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 34, punto 3 delle N.O.I.F. e pertanto aveva titolo per parteciparvi;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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