COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 119 della società A.S. MARZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 08.03.2006 (Squalifica calciatore ALESSIO Andrea fino al 30.04.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 119 della società A.S. MARZI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 08.03.2006 (Squalifica calciatore ALESSIO Andrea fino al 30.04.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il calciatore Alessio Andrea della società A.S. Marzi, al 36° del II° tempo della gara Grimaldi - Marzi del 05.03.2006, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi irriguardose e, dopo avergli appoggiato le mani sul petto, lo spingeva;
ritenuto che, per l’entità e le modalità dei fatti testè riportati, la squalifica irrogata all’Alessio dal Giudice Sportivo debba essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore ALESSIO Andrea fino al 9 APRILE 2006,
disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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