COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 121 della società S.S. STELLA AZZURRA DROSI avverso la regolarità della gara Filogaso – Stella Azzurra Drosi (4 – 2) del 26.02.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore CORIGLIANO Vittorio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 121 della società S.S. STELLA AZZURRA DROSI
avverso la regolarità della gara Filogaso – Stella Azzurra Drosi (4 – 2) del 26.02.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore CORIGLIANO Vittorio.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che a termini dell’art. 34, punto 3 delle N.O.I.F. la partecipazione del calciatore Corigliano Vittorio alla gara necessitava
dell’autorizzazione del Comitato Regionale Calabria;
rilevato che lo stesso ha partecipato nelle fila della società Filogaso non avendone titolo;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società FILOGASO la punizione sportiva della perdita della gara Filogaso – Stella Azzurra
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