COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 130 della società CALCIO GALLICO 2001 avverso la regolarità della gara Calcio Gallico 2001 – Brancaleone (2 – 2) del 25.03.2006 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore BRANDO Rocco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 130 della società CALCIO GALLICO 2001 avverso la regolarità della gara Calcio Gallico 2001 – Brancaleone (2 – 2) del 25.03.2006 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore BRANDO Rocco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante nel reclamo in esame risponde a verità, in quanto il calciatore Brando Rocco della
società A.P. Brancaleone ha preso parte alla gara Calcio Gallico - Brancaleone del 25.03.2006 pur non avendone titolo, in quanto
squalificato fino al 30.03.2006 (cfr. C.U. n.110 del 24.03.2006 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato in pari data);
-Che, ai sensi dell’art.17, co.2, C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal
giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale;
-Che, pertanto, alla società A.P. Brancaleone dev’essere irrogata la punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio
di 0-3, in applicazione dell’art.12, co.5, lett.a), del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo delibera di infliggere alla società A.P. BRANCALEONE la punizione sportiva della perdita della gara
Calcio Gallico - Brancaleone del 25.03.2006 col punteggio di 3 - 0.
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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