COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 22/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 24 a carico di : del Sig. Massimo SCEVOLA (socio della A.C.S. Real Archi) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. nonché le società A.C.S. REAL ARCHI della violazione dell’art.2 commi 3 e 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili ai propri tesseratì.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 22/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 24 a carico di : del Sig. Massimo SCEVOLA (socio della A.C.S. Real Archi) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. nonché le società A.C.S. REAL ARCHI della violazione dell’art.2 commi 3 e 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili ai propri tesseratì. Con nota prot. n.1167 IP/fda del 26.01.2006, l’Ufficio Indagini trasmetteva alla Procura Federale, per le determinazioni di competenza, gli atti concernenti l’indagine relativa all’abusivo svolgimento dell’attività di allenatore della A.C.S. Real Archi da parte del sig. Scevola Massimo in sostituzione del sig. Frangipane Giuseppe, unitamente alla relazione del Collaboratore dell’Ufficio medesimo. Tali accertamenti erano stati richiesti dal Settore Tecnico della F.I.G.C., con nota prot. n.88PP/pb dell’11.10.2005, a seguito della denuncia del Presidente dell’A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) - Calabria. Dalle indagini esperite risultava che: - nella stagione sportiva 2005/2005 la funzione di allenatore dell’A.C.S. Archi (iscritta al Campionato di Promozione) era stata assegnata, con contratto regolarmente depositato, al sig. Frangipane Giuseppe, allenatore di terza categoria nonchè vicepresidente con delega di rappresentanza della società suddetta; - tuttavia, il Frangipane non ha svolto le funzioni di allenatore, avendole delegate di fatto al sig. Massimo Scevola – socio dell’A.C.S. Real Archi – sprovvisto di abilitazione del settore tecnico della Federcalcio; - l’esercizio di tali mansioni da parte del sig. Scevola “è stato palese, sia quando sedeva in panchina sia quando rimaneva in prossimità della stessa, a tal punto da farsi qualificare formalmente quale allenatore negli articoli pubblicati sulla stampa”. Con nota prot. n°1256/79pf/SP/en del 10.04.2006, la Procura Federale, dopo aver esaminato la documentazione acquisita, rilevava che “il comportamento come sopra evidenziato integri gli estremi della violazione di cui all’art.1 co.1 del C.G.S., ascrivibile al sig. Giuseppe Frangipane in relazione alla quale si provvede con autonomo atto, al deferimento dello stesso innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ai sensi dell’art.35, co.3, del Regolamento del Settore Tecnico”. Inoltre, il suddetto Organo riscontrava nei fatti ascritti sia la responsabilità del sig. Massimo Scevola, socio dell’A.C.S. Real Archi, per la violazione di cui all’art.1, co.1, del C.G.S, nonchè quella della Società A.C.S. Real Archi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione di cui all’art.2, co.3 e 4, del C.G.S. per i fatti ascritti ai sigg.ri Frangipane e Scevola. In considerazione di quanto sopra, la Procura Federale deferiva a questa Commissione: 1) il sig. Massimo Scevola, socio della A.C.S. Real Archi, per la violazione di cui all’art.1, co.1, del C.G.S., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in precedenza; 2) la Società A.C.S. Real Archi per la violazione di cui all’art.2, co.3 e 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Frangipane e Scevola. All’odierna seduta sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello; Il Sostituto Procuratore Federale, dopo una breve requisitoria, ha così concluso: “Affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti ed irrogare le seguenti sanzioni: a) per il sig. Massimo Scevola: mesi otto di inibizione; b) per la Società A.C.S. Real Archi: € 300,00 di ammenda; Questa Commissione ritiene che non sussistano dubbi sulla responsabilità dei soggetti incolpati e che i fatti verificatisi, a seguito delle risultanze degli accertamenti operati dall’Ufficio Indagini, integrino gli estremi della violazione contestata al sig. Massimo Scevola e la responsabilità diretta ed oggettiva addebitata alla Società A.C.S. Real Archi per le condotte ascrivibili ai due tesserati sigg.ri Frangipane e Scevola. Di conseguenza i soggetti deferiti debbono rispondere delle violazione contestategli ed il relativo comportamento deve essere adeguatamente sanzionato nella misura richiesta dalla Procura Federale; P.Q.M. La Commissione irroga: - al sig. Massimo SCEVOLA socio della A.C.S. Real Archi, mesi OTTO (quindi fino al 23 GENNAIO 2007) di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale - alla Società A.C.S. REAL ARCHI l’ammenda di € 300,00.
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