COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 22/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di : del Sig. Andrea USSIA (Vice Presidente U.S: Monasterace) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. nonché la società U.S. MONASTERACE in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 22/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di : del Sig. Andrea USSIA (Vice Presidente U.S: Monasterace) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. nonché la società U.S. MONASTERACE in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva. Il Sig. Ussia Andrea Vice Presidente della U.S.D. Monasterace con missiva del 10 gennaio 2006 - indirizzata al Presidente della F.I.G.C., al Presidente della L.N.D., e al Presidente del Comitato Reg.le Calabria - segnalava irregolarità nelle designazioni arbitrali. In particolare riferiva che, in occasione dell’incontro di calcio Monasterace – Rione San Fili del giorno 8 gennaio 2006 la designazione del direttore di gara era avvenuta la mattina stessa da parte della Sezione AIA di Taurianova in quanto il Comitato Provinciale di Locri non vi aveva provveduto. Il tutto per favorire la squadra del Rione S.Fili. Evidenziava che ormai era consuetudine degli Organi Tecnici dell’A.I.A. “ la vendita al migliore offerente delle partite di calcio “ e, comunque, comportamenti “ tendenti a favorire qualcuno “. Precisava che, durante la gara, l’arbitro aveva tenuto un comportamento sotteso a penalizzare la U.S.D. Monasterace annullando reti regolari, negando rigori, allontanando dal terreno di gioco dirigenti. Immediatamente l’Ufficio Indagini disponeva le opportune verifiche al termine delle quali veniva accertata la non veridicità delle affermazioni del denunciante mostratosi peraltro reticente su tutti gli avvenimenti denunciati. In data 14 aprile 2006 la Procura Federale, esaminata la documentazione acquisita, deferiva a questa Commissione il sig. Ussia Andrea e la Soc. U.S.D. Monasterace rispondere delle incolpazioni specificate in rubrica. All’odierna seduta sono comparsi Il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranmco Marcello e il sig. Andrea Ussia. Il Sostituto Procuratore Federale ha così concluso: “ Affermarsi la responsabilità degli incolpati ed irrogare le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione per il sig. Ussia Andrea e € 200,00 di ammenda per la società Monasterace. Ritiene questa Commissione, che tutte le accuse del sig. Ussia Andrea sono rimaste assolutamente sfornite di ogni prova e che le stesse, per come correttamente evidenziato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, siano state dettate “ dall’amarezza, per non dire collera, per il risultato subito dalla sua squadra.” Ne consegue pertanto che i gli incolpati debbono rispondere delle violazioni loro contestate e che il loro comportamento deve essere adeguatamente sanzionato nella misura richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione irroga al sig. USSIA Andrea la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. per mesi DUE (fino al 22 LUGLIO 2006) ed alla Società U.S.D. MONASTERACE l’ammenda di € 200,00.
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