COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 12/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 105 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 22.02.2006 (Squalifica calciatore BARONI Lorenzo fino al 09.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 12/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 105 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 22.02.2006 (Squalifica calciatore BARONI Lorenzo fino al 09.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; viste le risultanze dell’Ufficio Indagini; rilevato che il calciatore Baroni Lorenzo ha colpito l’arbitro sferrando un colpo al braccio destro di questi; che lo stesso calciatore dopo essere stato espulso rimaneva vicino il terreno di gioco e successivamente calciando violentemente ed intenzionalmente il pallone colpiva il 2° arbitro alla gamba destra; rilevato che la decisione del giudice sportivo appare confermata sostanzialmente da quanto accertato dall’Ufficio Indagini; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it