COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 21/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 163 della società F.C. CAPIZZAGLIE avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 07.06.2006 (Ammenda di € 180,00, squalifica del campo di gioco per UNA gara, inibizione sig. BUTERA Giancarlo fino al 30.06.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 150 del 21/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 163 della società F.C. CAPIZZAGLIE avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 07.06.2006 (Ammenda di € 180,00, squalifica del campo di gioco per UNA gara, inibizione sig. BUTERA Giancarlo fino al 30.06.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva in via preliminare che la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara non è reclamabile ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera c) del C.G.S.; che, dal rapporto dell’arbitro della gara Giovanile Fronti – Capizzaglie del 03.06.2006 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto accertato dal Giudice Sportivo a carico di Bufera Giancarlo dirigente del Capizzaglie e della società Capizzaglie a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nei confronti del direttore di gara; che, pertanto, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di I° grado devono in questa sede essere confermate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
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