COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 127 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°100 del 13.02.2008 (Omologazione della gara Corigliano – Calcio Acri del 27.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 127 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°100 del 13.02.2008 (Omologazione della gara Corigliano – Calcio Acri del 27.01.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed i reclami; RILEVA In via preliminare che i tre reclami de quibus vanno in questa sede riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva; Che dal rapporto dell’arbitro e del commissario di campo della gara Corigliano - Calcio Acri del 27.01.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca che: a) I sostenitori della Società U.S.C. Corigliano Calcio tenevano nel corso della gara un comportamento offensivo nei confronti dei calciatori della squadra avversaria ed, inoltre (circostanza questa riferita dal commissario di campo nel proprio rapporto), lanciavano bottiglie di plastica contro il calciatore dell’Acri Barbieri Lorenzo, mentre questi si accingeva a lasciare il terreno di gioco dopo essere stato espulso, senza, tuttavia, colpirlo; b) Il dirigente del Corigliano, Falbo Antonio Fabio, tentava di aggredire a fine gara il succitato calciatore dell’Acri Barbieri Lorenzo, istigando, nel contempo, i sostenitori della propria squadra contro il calciatore medesimo, prima che la situazione venisse riportata alla normalità grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine. I fatti testè riportati sono menzionati nel rapporto del commissario di campo; c) Al termine del primo tempo, mentre le due squadre si accingevano a fare rientro negli spogliatoi, il dirigente accompagnatore della Società U.S.C. Corigliano Calcio, Palummo Antonio, colpiva con uno schiaffo il calciatore della Società F.C. Calcio Acri, Santarcangelo Francesco, venendo prontamente trattenuto dal massaggiatore del Corigliano, De Bonis Eduardo, che provvedeva a ristabilire la calma. Di conseguenza, il direttore di gara notificava al Palummo il provvedimento di allontanamento dalla panchina per i restanti 45 minuti da giocare. Dopo aver subìto la succitata aggressione, il calciatore Santarcangelo Francesco non faceva rientro sul terreno di gioco per disputare il secondo tempo, venendo sostituito dal compagno di squadra Gagliardi Roberto. Circa un’ora dopo, alle ore 16,15, il Santarcangelo veniva accompagnato all’Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Castrovillari, laddove gli veniva riscontrato un “trauma contusivo alla regione zigomatica sx”, con prognosi di quattro giorni (come da certificato medico, in atti, rilasciato dalla suddetta U.O.). Inoltre, in data 01.02.2008, il calciatore di che trattasi veniva visitato da un altro sanitario che confermava la diagnosi del Pronto Soccorso, prescrivendogli ulteriori due giorni di riposo e cure (come da certificato medico in atti). Inoltre, al referto arbitrale risulta allegata una riserva scritta esibita al direttore di gara, al termine dell’incontro, a firma del dirigente accompagnatore della Società F.C. Calcio Acri, Dodaro Annunciato, nella quale veniva evidenziato, fra l’altro, che la sostituzione del calciatore Santarcangelo si era resa necessaria in quanto lo stesso aveva avuto “forti giramenti di testa e stato di shock”. A seguito di tali accadimenti, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato le seguenti decisioni con i comunicati ufficiali di seguito indicati: 1) C.U. n.94 del 30.01.2008 del Comitato Regionale Calabria: - Rinvio della decisione in ordine alla gara de qua, in considerazione del preannuncio di reclamo effettuato dalla Società F.C. Calcio Acri; - Ammenda di € 150,00 a carico della Società U.S.C. Corigliano Calcio per il comportamento dei propri sostenitori; - Inibizione fino al 27.03.2008 a carico di Falbo Antonio Fabio, dirigente del Corigliano; - Inibizione fino al 20.03.2008 nei confronti di Palummo Antonio, dirigente del Corigliano; 2) C.U. n.100 del 13.02.2008 del Comitato Regionale Calabria: A scioglimento della riserva di cui al succitato C.U. n.94/08: - Penalizzazione di tre punti in classifica alla Società Corigliano (pari a quelli conquistati al termine della gara); - Omologazione del risultato della gara: Corigliano-Calcio Acri = 2 – 1. La Società U.S.C. Corigliano Calcio propone reclamo avverso: 1) La penalizzazione di tre punti in classifica, nella precipua considerazione che il calciatore Santarcangelo Francesco dell’Acri, avendo subito uno schiaffo e non pugni (come, invece sostenuto dall’Acri nel proprio reclamo) avrebbe “in assoluta tranquillità potuto continuare la gara”; 2) L’inibizione irrogata ai dirigenti Falbo Antonio Fabio e Palummo Antonio, ricostruendo i fatti addebitatigli in maniera del tutto differente da quanto hanno fatto nel rispettivo rapporto il direttore di gara (con riferimento al Palummo) ed il commissario di campo (relativamente al Falbo); 3) L’ammenda di € 150,00. La Società F.C. Calcio Acri ricorre avverso l’omologazione del risultato della gara di specie, chiedendo l’irrogazione della sanzione della perdita della gara col risultato di 0-3 a carico della società avversaria, in considerazione della responsabilità oggettiva del Corigliano “per la condotta scorretta e violenta del proprio dirigente”, Palummo Antonio, che ha “causato un evento idoneo ad impedire, in concreto, il regolare svolgimento dell’incontro sportivo con la partecipazione allo stesso del calciatore Santarcangelo Francesco, ledendo, così, la legittima pretesa della società ospitata a poter disporre di ciascuno dei suoi calciatori al massimo della sua condizione atletica e in piena integrità psico-fisica”. L’adita Commissione precisa, preliminarmente, che l’ammenda di € 150,00 inflitta alla Società U.S.C. Corigliano Calcio non è impugnabile, ai sensi del disposto di cui all’art.45, co.3, lett.d), del C.G.S.. Per quanto concerne la penalizzazione di tre punti in classifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale alla Società U.S.C. Corigliano Calcio e l’omologazione del risultato conseguito sul campo (Corigliano - Calcio Acri = 2 – 1), la decisione adottata dal suddetto giudice appare corretta e, pertanto, da confermare in questa sede. Infatti, il trauma fisico (attestato dai due certificati medici menzionati in precedenza) subìto dal calciatore Santarcangelo del Calcio Acri a seguito dell’atto di violenza posto in essere nei suoi confronti dal dirigente del Corigliano, Palummo Antonio, ha impedito al medesimo calciatore di proseguire la gara. Al riguardo, appare improduttiva di effetti la puntualizzazione che non si sia trattato di “pugni in faccia” (come, invece, sostenuto dall’Acri Calcio nel proprio reclamo) ma di “uno schiaffo” (così come indicato nel rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata). Infatti, non vi sono elementi ragionevoli per dubitare che il calciatore Santarcangelo dell’Acri Calcio non sia stato in grado di proseguire la gara per lo schiaffo subito dal dirigente Palummo del Corigliano, in considerazione dei due certificati medici già citati. La disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., nel porre a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva ogni fatto o situazione derivante dall’operato dei dirigenti e dei tesserati, enuncia un principio di ordine generale che non consente di operare distinzioni di sorta il fatto, quale che sia il nesso di derivazione soggettiva (nel caso di specie l’autore ricopre la carica di dirigente), è sempre e comunque attribuibile - in termini di rigoroso automatismo - alla società nella cui sfera di azione agisce il responsabile subbiettivo. Acclarata la responsabilità oggettiva della Società Corigliano, va osservato che il Giudice di I grado ha correttamente applicato al caso in esame la disposizione di cui all’art.17, punto 1, del C.G.S., nella parte in cui prevede che “non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara”. Pertanto, viene confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di infliggere alla Società U.S.C. Corigliano Calcio la penalizzazione di tre punti in classifica, rigettando, contestualmente, la richiesta avanzata dalla medesima società di annullamento della penalizzazione e quella formulata dalla Società Acri Calcio di infliggere alla società avversaria la perdita della gara de qua col risultato di 0-3, Relativamente alle inibizioni inflitte ai dirigenti, va osservato che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera differente da quella effettuata dal direttore di gara. Tanto premesso, va rilevato che appare eccessiva l’inibizione inflitta al dirigente Falbo Antonio Fabio, resosi responsabile di un tentativo di aggressione nei confronti di un calciatore avversario e di istigazione dei propri sostenitori contro il medesimo calciatore e, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la stessa fino a tutto il 03.03.2008. Va confermata, invece, l’inibizione irrogata al dirigente Palummo Antonio; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera : 1. In parziale accoglimento del reclamo n° 125 proposto dalla Società U.S.C. Corigliano Calcio, riduce l’inibizione inflitta al dirigente FALBO Antonio Fabio fino al 03 MARZO 2008; conferma nel resto, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. 2. Rigetta il reclamo n° 126 proposto dalla Società U.S.C. Corigliano Calcio e dispone incamerarsi la tassa. 3. Rigetta il reclamo n° 127 proposto dalla Società F.C. Calcio Acri e dispone incamerarsi la tassa.
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