COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 241) – RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO CAROPRESE (tesserato PD Poseidon SpA) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 24 del 5.3.2008 e delibera C.D.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 241) - RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO CAROPRESE (tesserato PD Poseidon SpA) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 24 del 5.3.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 117 del 18.3.2008 – Campionato Allievi). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che il calciatore Antonio Caroprese ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha parzialmente accolto il ricorso della Società PD Poseidon riducendo la propria squalifica fino al 31.3.2009, avverso la decisione del Giudice Sportivo CU. n. 24 del 5.3.2008 che aveva inflitto al medesimo la squalifica fino al 5.3.2011; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi di giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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