COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 169 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°109 del 29.02.2008 (Squalifica calciatore CALABRETTA Stefano fino al 30.04.2009, squalifica calciatore GUARERI Alessandro fino al 30.09.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 169 della società A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°109 del 29.02.2008 (Squalifica calciatore CALABRETTA Stefano fino al 30.04.2009, squalifica calciatore GUARERI Alessandro fino al 30.09.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA In via preliminare che: - ai sensi e per gli effetti dell’art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; - ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro; Che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara Cutro - Isola Capo Rizzuto del 26.02.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca a carico dei seguenti calciatori della società reclamante quanto qui di seguito riportato: 1) Guareri Alessandro tentava di colpire il direttore di gara con uno schiaffo al volto, senza riuscirvi, proferendogli, inoltre, frasi minacciose ed offensive. Lo stesso calciatore, dopo aver ricevuto la conseguente notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco, reiterando il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del suddetto ufficiale di gara; 2) Calabretta Stefano proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro e, dopo avere subìto il conseguente provvedimento di espulsione, colpiva il direttore di gara con uno schiaffo di modesta entità ed, inoltre, lo spingeva mettendogli una mano sul petto. Il Calabretta, mentre ritraeva la mano con cui aveva dato lo schiaffo all’arbitro, gli procurava un graffio sul collo, causandogli “una sensazione di bruciore” che, tuttavia, non gli impediva di portare a termine la gara. Il calciatore in questione, infine, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva altre frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara. Ritenute le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori suddetti; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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