COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 10 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 175 della società A.C. CAMPANA avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana (4 – 4) del 09.03.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori ABBRUZZESE Vincenzo e TERRANOVA Angelo (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 10 APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 175 della società A.C. CAMPANA
avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana (4 – 4) del 09.03.2008 Campionato Seconda categoria
(Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori ABBRUZZESE Vincenzo e TERRANOVA Angelo
(Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La società A.C. Campana propone reclamo avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana del 09.03.2008,
deducendo che :
1. la distinta di gara della società San Giacomo Acri riportava al n° 14 il nome del calciatore Abbruzzese Vincenzo, che ha preso
parte alla gara, senza tuttavia indicare né il documento d’identità né il tesserino federale del suddetto calciatore;
2. il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980, non aveva titolo per partecipare alla gara, non essendo tesserato per la società
San Giacomo Acri;
Considerato che la mancata indicazione in distinta del documento d’identità del calciatore Abbruzzese Vincenzo (regolarmente
tesserato per la società San Giacomo Acri) non ha alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara una volta che l’arbitro abbia
proceduto alla sua identificazione, salvo che non risulti altrimenti che l’identificazione sia stata erronea, che sia residuata incertezza
sull’identità di chi ha preso parte alla gara o che non si produca l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona;
Considerato, invece, che il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980, risulta tesserato con la società San Giacomo Acri con
decorrenza 15.03.2008, in data successiva, quindi, a quella in cui si è disputata gara de qua (09.03.2008);
rilavato, pertanto che, il calciatore Terranova Angelo non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, delibera di irrogare alla Società SAN GIACOMO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara San
Giacomo Acri – Campana del 09.03.2008 col punteggio di 0-3, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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