COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 78 della società F.C. LAPPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 97 del 12.02.2009 (Ammenda di € 120,00, squalifica calciatore MARANO Massimiliano per SEI gare, squalifica calciatore GARRITANO Pietro per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 78 della società F.C. LAPPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 97 del 12.02.2009 (Ammenda di € 120,00, squalifica calciatore MARANO Massimiliano per SEI gare, squalifica calciatore GARRITANO Pietro per DUE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Rilevato che il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda nonché la squalifica del calciatore Garritano Pietro sono inammissibili in violazione dell’art. 45, comma 3 lettere a) e d) del C.G.S.; rilevato che il calciatore Marano Massimiliano si è reso responsabile di quanto emerge dagli atti ufficiali, ma comunque, appare congruo modificare la sanzione inflitta al calciatore; P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugnano l’ammenda di € 120,00 e la squalifica al calciatore Garritano Pietro; In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARANO Massimiliano a QUATTRO giornate; Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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