COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 25 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C.D. SALIONZEVALEGGIO 2002 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 53 del 18/2/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Castelletti Andrea – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 25 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C.D. SALIONZEVALEGGIO 2002 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 53 del 18/2/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Castelletti Andrea – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Salionzevaleggio 2002 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 53 del 18/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Castelletti Andrea : “per il comportamento tenuto in campo : irriguardoso nei confronti dell’arbitro (in occasione della seconda ammonizione), aggressivo e minaccioso nei confronti del pubblico”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società ACD Salionzevaleggio 2002; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuta la sanzione congrua ai fatti come descritti dall’arbitro e la decisione correttamente motivata; atteso che nei giudizi sportivi il referto arbitrale riveste prova piena e privilegiata (vedi art. 35, comma 1., sub 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’ACD Salionzevaleggio 2002; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Castelletti Andrea; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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