COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 79 della società A.S. ISONZO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 dell’ 11.02.2009 (Ammenda di € 120,00, squalifica massaggiatore MAZZOCCA Giuseppe fino al 11.03.2009, squalifica calciatore PAONESSA Andrea fino al 15.05.2009, squalifica calciatori ALI’ Davide, GIGLIO Damiano, MAZZOCCA Francesco e SIVORI Simone per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 79 della società A.S. ISONZO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 40 dell’ 11.02.2009 (Ammenda di € 120,00, squalifica massaggiatore MAZZOCCA Giuseppe fino al 11.03.2009,
squalifica calciatore PAONESSA Andrea fino al 15.05.2009, squalifica calciatori ALI’ Davide, GIGLIO Damiano, MAZZOCCA
Francesco e SIVORI Simone per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la ricorrente;
RILEVA
La reclamante lamenta l’assoluta infondatezza degli addebiti mossi ai propri tesserati e sostenitori;
I fatti sono narrati dall’arbitro nel supplemento di rapporto in modo circostanziato, tale quindi da non dare adito a dubbio alcuno sulla
loro fondatezza e sulle responsabilità conseguenti;
Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità delle sanzioni irrogate.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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