COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 81 della società A.C.S. ACCADEMIA DEL CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere M. di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 dell’ 11.02.2009 (Squalifica calciatore OSSO Guido per SEI giornate – di cui una per doppia ammonizione).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 81 della società A.C.S. ACCADEMIA DEL CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere M. di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 dell’ 11.02.2009 (Squalifica calciatore OSSO Guido per SEI giornate – di cui una per doppia ammonizione).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO
Che dagli atto ufficiali risulta che il calciatore Osso Guido (Accademia del Calcio) si è reso responsabile di un atto di modestissima violenza; rilevato che la sanzione irrogata dal giudice di prime cure appare adeguata e congrua all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti al tesserato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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