COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 86 del Sig. PAPALEO Giuseppe (soc. A.S.D. Badolato) – Attività Giovanile avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 11.02.2009 (Inibizione fino al 28.02.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 86 del Sig. PAPALEO Giuseppe (soc. A.S.D. Badolato) – Attività Giovanile
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 40 del 11.02.2009 (Inibizione fino al 28.02.2012).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il ricorrente;
ritenuto che dalla lettura del referto e del supplemento arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti
accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico del Sig.Papaleo Giuseppe, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Badolato, per l’atto di violenza contro l’arbitro
che non ha prodotto conseguenze;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a carico del Sig. PAPALEO Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2010;
dispone restituirsi la tassa versata.
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