• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 88 della società AMICA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n° 28 del 11.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Calovetese – Amica Calcio dell’8.02.2009 – con il
punteggio di 0 – 3, squalifica Sig. GRILLO Francesco fino al 11.06.2009, squalifica calciatori DE VINCENTI Natale e
CATALANO Gennaro fino al 11.05.2011, squalifica calciatori SCORZA Gennaro e PISANO Francesco fino al 11.02.2011,
ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 88 della società AMICA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n° 28 del 11.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Calovetese – Amica Calcio dell’8.02.2009 - con il
punteggio di 0 – 3, squalifica Sig. GRILLO Francesco fino al 11.06.2009, squalifica calciatori DE VINCENTI Natale e
CATALANO Gennaro fino al 11.05.2011, squalifica calciatori SCORZA Gennaro e PISANO Francesco fino al 11.02.2011,
ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RITENUTO
- che l'arbitro ha sospeso la gara al 48° del 2° t. a seguito dell'aggressione con pugni, calci e schiaffi da parte di diversi calciatori
della società Amica Calcio, tutti identificati in referto;
- che a seguito dei colpi subiti, ha riportato contusioni al corpo con escoriazioni e contusioni agli arti inferiori, documentate da
certificato medico del Pronto Soccorso agli atti;
- che la stessa società reclamante ha ammesso nel suo ricorso “l'esecrabilità degli atti aggressivi patiti dall'arbitro e riscontrati nel
referto medico che non si discute”, pur contestando l'entità delle sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza;
- che la situazione venutasi a creare in campo e descritta nel provvedimento impugnato era oggettivamente grave e non ovviabile
con il ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo, tale da legittimare l'arbitro al provvedimento di sospensione della
gara, seppure intervenuto nei minuti di recupero;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico dei calciatori, tutti indicati nel referto come protagonisti della
aggressione, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei gravissimi fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 88 della società AMICA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n° 28 del 11.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Calovetese – Amica Calcio dell’8.02.2009 – con il
punteggio di 0 – 3, squalifica Sig. GRILLO Francesco fino al 11.06.2009, squalifica calciatori DE VINCENTI Natale e
CATALANO Gennaro fino al 11.05.2011, squalifica calciatori SCORZA Gennaro e PISANO Francesco fino al 11.02.2011,
ammenda di € 500,00)."