COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 88 della società AMICA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 11.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Calovetese – Amica Calcio dell’8.02.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica Sig. GRILLO Francesco fino al 11.06.2009, squalifica calciatori DE VINCENTI Natale e CATALANO Gennaro fino al 11.05.2011, squalifica calciatori SCORZA Gennaro e PISANO Francesco fino al 11.02.2011, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 88 della società AMICA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 11.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Calovetese – Amica Calcio dell’8.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, squalifica Sig. GRILLO Francesco fino al 11.06.2009, squalifica calciatori DE VINCENTI Natale e CATALANO Gennaro fino al 11.05.2011, squalifica calciatori SCORZA Gennaro e PISANO Francesco fino al 11.02.2011, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che l'arbitro ha sospeso la gara al 48° del 2° t. a seguito dell'aggressione con pugni, calci e schiaffi da parte di diversi calciatori della società Amica Calcio, tutti identificati in referto; - che a seguito dei colpi subiti, ha riportato contusioni al corpo con escoriazioni e contusioni agli arti inferiori, documentate da certificato medico del Pronto Soccorso agli atti; - che la stessa società reclamante ha ammesso nel suo ricorso “l'esecrabilità degli atti aggressivi patiti dall'arbitro e riscontrati nel referto medico che non si discute”, pur contestando l'entità delle sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza; - che la situazione venutasi a creare in campo e descritta nel provvedimento impugnato era oggettivamente grave e non ovviabile con il ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo, tale da legittimare l'arbitro al provvedimento di sospensione della gara, seppure intervenuto nei minuti di recupero; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico dei calciatori, tutti indicati nel referto come protagonisti della aggressione, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei gravissimi fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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