COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F. nonché la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F. nonché la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentiti il vice Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva: - per ANDREOLI Domenico mesi 2 (due) di squalifica; - per DODARO Annunziato; SCARAMUZZINO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele, CASTROVILLARI Alfonso, per tutti mesi 1 (uno) di inibizione; - per la Società F.C. CALCIO ACRI 4 (quattro) punti di penalizzazione; nonché Andreoli Domenico, il quale chiedeva per sé l'applicazione della sanzione minima; esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale RILEVA 1.- Con nota del 7.10.2008, Prot. n° 1566/1257 pf 07-08/MS/blp la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1. Il Sig. ANDREOLI DOMENICO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società U.S. Paolana 2. Il Sig. DODARO ANNUNCIATO Presidente e Dirigente accompagnatore Ufficiale della F.C. Calcio Acri; 3. Il Sig. SCARAMUZZO FERDINANDO VINCENZO Presidente della F.C. Calcio Acri; 4. Il Sig. GUERRIERO FRANCESCO, Presidente della F.C. Calcio Acri; 5. Il Sig. TORCHIARO MICHELE Dirigente accompagnatore Ufficiale della F.C. Calcio Acri; 6. Il Sig. CASTROVILLARI ALFONSO Dirigente accompagnatore Ufficiale della F.C. Calcio Acri; 7. La Società F.C. CALCIO ACRI; per rispondere rispettivamente: 1) il Sig. ANDREOLI Domenico, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S. per aver, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società F.C. Calcio Acri pur essendo vincolato ancora ad altra società, nonchè per aver, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, disputato, nelle fila della F.C. Calcio ACRI, le gare: 1) Calcio Acri – Bolivanese del 06.01.08, 2) Calcio Acri – Belvedere del 09.01.08, 3) Hinterreggio – Calcio Acri del 12.01.08, 4) Calcio Acri – Omega Bagaladi San Lorenzo del 20.01.08, tutte valide per il Campionato Eccellenza Stagione 2007-2008, pur non avendone titolo perché al momento tesserato per altra Società ( US Paolana); 2) i Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso, attestandone la regolarità che il calciatore Andreoli Domenico disputasse nella stagione sportiva 2007-2008 nelle fila della F.C. CALCIO ACRI le gare tutte, come meglio descritto in parte motiva, senza averne titolo perchè in posizione irregolare, e quindi per aver redatto e consegnato all’arbitro la distinta in cui dichiaravano al direttore di gara che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle gara sotto la responsabilità della società di appartenenza; 3) la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte, ai propri tesserati, all’epoca dei fatti; Scrive la Procura Federale nella nota di deferimento che nel corso della stagione agonistica 2007/2008 calciatore Andreoli Domenico, mentre risultava essere ancora vincolato con la società U.S. Paolana, veniva impiegato dalla F.C. Calcio Acri in quattro gare del campionato di Eccellenza, e precisamente: Calcio Acri - Bovalinese del 6.1.2008 risultato 0-1; Calcio Acri - Belvedere del 9.1.2008 risultato 0-1; Hinterreggio - Calcio Acri del 12.1.2008 risultato 2-1; Calcio Acri - Omega Bagaladi San Lorenzo del 20.1.2008 risultato 1-0; Le distinte delle quattro gare in questione venivano siglate dai seguenti dirigenti accompagnatori: dal sig. TORCHIARO Michele, per la gara Calcio Acri - Bovalinese del 6.1.2008; dal sig. CASTROVILLARI Alfonso, quale dirigente accompagnatore, per la gara Calcio Acri - Belvedere del 9.1.2008; dal sig. DODARO Annunziato, dirigente accompagnatore sia per la gara Hinterreggio - Calcio Acri del 12.1.2008 che per la gara Calcio Acri - Omega Bagaladi San Lorenzo del 20.1.2008. I citati dirigenti con la sottoscrizione delle distinte attestavano che il calciatore Andreoli Domenico era regolarmente tesserato e partecipava alle relative gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, secondo le norme vigenti. Dagli atti dell'indagine risulta che il calciatore Andreoli Domenico in data 5 gennaio 2008 sottoscriveva lista di tesseramento n.025131 per la società Calcio Acri e che la suddetta lista veniva successivamente annullata dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria risultando lo stesso Andreoli ancora tesserato con la U.S. Paolana, sin dal 14.9.2007. Il collaboratore della Procura Federale nella sua relazione evidenzia che il tutto si è verificato per una sorta di equivoco, poiché la U.S. Paolana aveva effettivamente inviato all'Ufficio Tesseramenti la comunicazione dello svincolo del calciatore (cfr. all.10 e 14 alla nota di deferimento), e che per un mero errore postale la missiva non era stata consegnata al destinatario (cfr. nota 2.2.2008 Poste Italiane - all.13 alla nota deferimento). Emerge la assoluta buona fede - riconosciuta dal collaboratore della Procura nella sua relazione - sia dei dirigenti della società Calcio Acri, che del calciatore, il quale non ha coscientemente firmato il doppio tesseramento, in violazione dell'art.40 comma 4 delle N.O.I.F.. I Presidenti della società Calcio Acri, DODARO Annunziato, SCARAMUZZINO Ferdinando Vincenzo e GUERRIERO Francesco, sono però colpevoli per aver omesso di effettuare tutte le opportune e necessarie verifiche prima di tesserare il calciatore e di impiegarlo in gare ufficiali. Mentre i dirigenti accompagnatori che firmarono le distinte delle predette gare, i sigg.ri TORCHIARO, CASTROVILLARI e DODARO, sottoscrivendo la specifica dichiarazione hanno falsamente attestato che il calciatore era regolarmente tesserato con la società Calcio Acri. Pur essendo incontestabile la colpa dei predetti tesserati, nella determinazione delle sanzioni da applicare va tenuta in debito conto per tutti la mancanza di dolo. Appare pertanto eccessiva la richiesta della Procura a carico di Andreoli Domenico, del quale il collaboratore della Procura nella sua relazione ha riconosciuto espressamente la buona fede. Similmente è del tutto sproporzionata la richiesta di un punto di penalizzazione per ogni gara alla quale ha partecipato il calciatore (quattro), rilevato che più volte in situazioni simili la Corte di Giustizia Federale e varie Commissioni Disciplinari Territoriali si sono pronunciati nel senso che non vi è automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione della perdita di un punto in classifica, graduando le pene sulla base dell'elemento soggettivo (colpa o dolo). Tale sanzione, che risulterebbe perciò eccessivamente afflittiva, può essere pertanto ragionevolmente commutata in una ammenda. Possono essere adottate come da richiesta le sanzioni ai dirigenti della società Calcio Acri. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: al calciatore ANDREOLI Domenico la squalifica fino al 18 APRILE 2009; ai Sigg.ri DODARO Annunziato, SCARAMUZZINO Ferdinando Vincenzo, GUERRIERO Francesco, TORCHIARO Michele, e CASTROVILLARI Alfonso, per tutti mesi 1 (uno) di inibizione e quindi fino al 31 APRILE 2009; alla Società F.C. CALCIO ACRI l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it