COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di : Sig. Daniele LANZA (calciatore tesserato F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Stefano MUNGO (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Santo SPADAFORA (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Bruno SICILIANO (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Pasquale PERRONE (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Andrea RUFFO (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., nonché la società F.C. SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai suoi coPresidenti ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di : Sig. Daniele LANZA (calciatore tesserato F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Stefano MUNGO (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Santo SPADAFORA (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Bruno SICILIANO (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Pasquale PERRONE (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., Sig. Andrea RUFFO (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., nonché la società F.C. SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai suoi coPresidenti ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 2 febbraio 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale Daniele Lanza, Sig. Stefano Mungo, Sig. Santo Spadafora, Sig, Bruno Siciliano, Sig. Pasquale Perrone e Sig. ,Andrea Ruffo il primo calciatore della F.C. San Marco e gli altri dirigenti della stesso società oltre che la Soc. F.C. San Marco per rispondere delle incolpazioni in rubrica. L’attività investigativa effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito della nota del 19.12.2008 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria – L.N.D. rappresentava alla Procura Federale la possibile violazione delle norme federali relativamente al tesseramento del calciatore Daniele Lanza. Dalla documentazione inviata era possibile accertare: - che il calciatore Daniele Lanza, matricola 3.263.628 in data 22.9.2006 aveva sottoscritto richiesta di tesseramento con la società U.S. Verbicaro; - che in data 29.8.2008 aveva sottoscritto altra richiesta d tesseramento n. 019054 con la soc. San Marco; che quest’ultima - sottoscritta anche dal co-presidente della Societa F.C. San Marco - era stata inviata all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria; che il calciatore Daniele Lanza aveva preso parte alle gare valevoli per il campionato di I Categoria Girone A San Marco– Jordan Aufugum del 20.9.2008 – Spezzano –San Marco del 28.9.2008 – San Marco – Nuova San Nicola Arcella del 4.10.2008 – Crucolese – San Marco del 12.10.2008 – San Marco – Campana del 18.10.2008 – Albidona – San Marco del 26.10.2008 – San Marco Roggiano dell’1.11.2008 – Pol Audace San Marco – San Marco del 9.11.2008 ; che le distinte di gara erano sottoscritte dai sigg.ri Spadafora, Siciliano, Perrone, Ruffo. Che in data 17.11.2008 l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria comunicava alla Soc. F.C San Marco che la richiesta di tesseramento non poteva essere presa in considerazione perché in violazione dell’art.40 comma 4 delle N.O.I.F.; Che solo in data 2.12.2008 il calciatore Daniele Lanza veniva tesserato regolarmente per la Società F.C. San Marco; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 marzo 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale gli avv.ti Stefano Mungo e Mario Tocci per gli incolpati che hanno depositato memoria difensiva. Non sono comparsi gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: per il calciatore Daniele Lanza mesi quattro di squalifica; per il Sig.Stefano Mungo mesi sei di inibizione; per il Sig. Santo Spadafora mesi tre di interdizione; per il Sig. Bruno Siciliano mesi quattro di inibizione per il Sig. Pasquale Perrone mesi tre di inibizione per il Sig. Andrea Ruffo mesi tre di inibizione per la società F.C. San Marco 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica e € 1.000,00 di ammenda; I MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che il calciatore Daniele Lanza ha partecipato alle gare disputate dalla Soc. San marco Fino al 9.11.2008 non avendone titolo perché tesserato con altra società. Ritiene però la Commissione che lo stesso sia punibile solo per la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. e non anche per la violazione dell’art. 40 comma 4 delle NOIF. Quest’ultima norma infatti prevede che le sanzioni previste dal C.G.S. si applicano al calciatore che, nella stessa stagione sportiva, sottoscrive richieste di trasferimento per più società. La circostanza che il Lanza, già tesserato fin dal 22.9.2006 con la Società Verbicaro abbia sottoscritto il 29.8.2008 richiesta di tesseramento con la Società San marco rende inapplicabile la norma. Per quanto riguarda gli altri tesserati così come per la Società San Marco la Commissione ritiene provati gli addebiti mossi avendo il sig. Stefano Mungo sottoscritto la richiesta di tesseramento senza avere adottato la necessaria diligenza nell’accertarsi preventivamente della posizione del calciatore Daniele Lanza e i sigg.ri Santo Spadafora, Bruno Siciliano, Pasquale Perrone e Andrea Ruffo per avere sottoscritto le distinte di gara garantendo la posizione regolare dei tesserati. Equa sanzione appare quella della inibizione per il sig. Stefano Mungo fino al 30 settembre 2009 e per gli altri dirigenti fino al 30 giugno 2009. Ritiene però che non sia condivisibile la sanzione richiesta dalla Procura per quanto riguarda la Società San Marco. L’organo requirente ha infatti richiesto un punto di penalizzazione per ogni gara alla quale ha partecipato il calciatore Lanza. Detta impostazione non appare corretta. La Corte di Giustizia Federale ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata. Occorre esaminare approfonditamente ogni singolo caso ed accertare se i deferiti abbiano agito in buona fede o meno. Nel caso di specie è emerso che la Società San Marco fin dal 29.8.2008 – vale a dire un mese prima dell’inizio del campionato – ha inviato all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria la richiesta di tesseramento e solo in data 17.11.2008 - a distanza di oltre due mesi - ricevuto risposta negativa. In tale situazione probatoria nessuna responsabilità per colpa grave o per dolo può essere addebitata alla società. La stessa infatti nella richiesta di tesseramento ha utilizzato corretti dati anagrafici nel chiaro convincimento che il calciatore fosse libero da vincoli e inoltre, a riprova della sua buona fede, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti ha provveduto a fermare il calciatore. Pertanto la sanzione della penalizzazione non appare applicabile. Appare conforme a giustizia applicare la sola sanzione dell’ammenda. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: Al Sig.LANZA Daniele la squalifica fino al 30 OTTOBRE 2009 per la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S.; Al Sig. MUNGO Stefano la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art. 19 C.G.S. fino al 30 SETTEMBRE 2009; Ai Sigg.ri SPADAFORA Santo, SICILIANO Bruno, PERRONE Pasquale e RUFFO Andrea la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art.19 C.G.S. fino al 30 GIUGNO 2009; Alla società F.C. SAN MARCO l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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