COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 97 della società S.S. REAL JONADI GIOVANI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 25.02.2009 (Ripetizione della gara – Sancalogerese – Real Jonadi Giovani del 7.2.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 97 della società S.S. REAL JONADI GIOVANI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 45 del 25.02.2009 (Ripetizione della gara - Sancalogerese – Real Jonadi Giovani del 7.2.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
sentito il rappresentante della società reclamante;
RILEVA
in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di
gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante.
Dal rapporto arbitrale con relativo supplemento dell’arbitro della gara Polisportiva Sancalogerese 05 - Real Jonadi Giovani del
7.2.2009, pienamente confermato dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta, risulta che:
- al 44° del I tempo, sul risultato di 1-0 in favore del Real Jonadi Giovani, l’arbitro emetteva il triplice fischio, sospendendo
definitivamente la gara “per le continue ed eccessive proteste verbali di alcuni giocatori della Polisportiva San Calogerese” e per
l’entrata in campo, senza il consenso dell’arbitro, dell’allenatore della medesima società, Martino Francesco;
- l’arbitro, quindi, faceva rientro negli spogliatoi, laddove veniva raggiunto dai tesserati della società ospitante: Monteleone
Domenico, calciatore con funzioni di capitano, Pontoriero Nazzareno, assistente arbitrale di parte, Stagno Antonino, dirigente
accompagnatore ufficiale, Vangeli Saverio, calciatore, e, in un secondo momento, dall’allenatore Martino Francesco, i quali
invitavano il direttore di gara a riprendere la gara, assicurandogli che avrebbero provveduto a sostituire i calciatori che nel corso
della gara avevano “manifestato e creato lievi e spiacevoli malumori”;
- l’arbitro precisa che in quei frangenti sopraggiungevano n.2 Carabinieri;
- il suddetto ufficiale di gara, quindi, si recava nello spogliatoio del Real Jonadi Giovani invitando i calciatori ed i dirigenti a riprendere
la gara;
- i tesserati in questione, tuttavia, non accondiscendevano alla richiesta, non ritenendo sussistenti i presupposti per riprendere la
gara: a questo punto, il massaggiatore della società suddetta, Carchedi Gabriele, provvedeva a ritirare i documenti di riconoscimento
che si trovavano nello spogliatoio arbitrale;
- l’arbitro, avendo constatato che tutti gli altri tesserati del Real Jonadi Giovani si erano già allontanati, accompagnava il
massaggiatore suddetto fuori dal campo “per assicurarsi della sua incolumità fisica”.
A seguito dei fatti testè narrati, la Società San Calogerese chiedeva al Giudice Sportivo Territoriale di sanzionare la società
avversaria con la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col risultato di 0-3, essendosi rifiutata di proseguire l’incontro.
Il Giudice di I grado, esaminate le controdeduzioni della Società Real Jonadi e sciogliendo le riserve di cui al C.U. n.42/08, rigettava
il reclamo della Società Sancalogerese e disponeva la ripetizione della gara, demandando gli atti alla Delegazione Provinciale di
Vibo Valentia per quanto di competenza (cfr. C.U. n.45 del 25.02.2009 della Delegazione Provinciale di cui sopra).
Tale decisione veniva adottata sulla base delle seguenti considerazioni:
1) non vi erano condizioni pregiudizievoli per l’incolumità dell’arbitro tali da non consentirgli di riprendere la gara in piena
indipendenza di giudizio;
2) “è privo di fondamento regolamentare il tentativo di tornare sulla propria decisione” da parte dell’arbitro, avendo lo stesso
dichiarata conclusa anticipatamente la gara con l’emissione del triplice fischio finale, “per cui non è censurabile il diniego della
società Real Jonadi Giovani di riprendere la gara, già inopinatamente dichiarata chiusa”.
La reclamante, in questa sede, chiede che venga annullata la delibera del Giudice di prime cure e che venga sanzionata la società
San Calogerese con la perdita della gara de qua, sulla base della considerazione che la conclusione anticipata della gara, sancita
con il triplice fischio, sarebbe da addebitare esclusivamente alla società suddetta.
Tuttavia, a parere di questa Commissione, la decisione del Giudice di primo grado di ordinare la ripetizione della gara appare
corretta e dev’essere, quindi, confermata. Nella fattispecie in esame, infatti, non si ravvisa l’esistenza di una situazione di incertezza
e di turbativa imminente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo, requisiti
questi, per consolidata giurisprudenza CAF, indispensabili a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara, ex art.64 delle N.O.I.F..
Infatti, perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento a cagione di minacce sia pur gravi da parte di
calciatori o di dirigenti, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre,
altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto, che abbia verificato l’impossibilità di giungere
alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la
gara nell’alveo della regolarità. Se così non fosse, precisa la C.A.F., ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a
regolare conclusione. Quindi, il potere discrezionale che ha l’arbitro di sospendere la gara deve prescindere dalle sue personali
impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l’incolumità dei
partecipanti alla gara oppure a non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Nel caso concreto, né “le continue ed eccessive proteste verbali” di alcuni calciatori della Sancalogerese nei confronti dell’arbitro né
l’entrata abusiva in campo dell’allenatore della medesima società, senza alcuna conseguenza, hanno determinato una situazione di
grave turbativa, apparendo, piuttosto, risultanze di atteggiamenti indisciplinati momentanei, autonomamente esauritisi in un breve
lasso di tempo.
A tal proposito, a parere della C.A.F., nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o
atteggiamenti ribelli di calciatori durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione non corrisponde
ad una reale situazione di pericolo, rivelandosi, piuttosto, come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente
preoccupato o timoroso.
Circostanza, questa, verificatasi nel caso in esame.
Il direttore di gara, infatti, ha emesso troppo frettolosamente il triplice fischio finale che ha decretato la sospensione definitiva
dell’incontro, salvo poi ritornare sulla propria decisione in spregio ai dettami regolamentari; invece, avrebbe dovuto, correttamente,
adottare i consequenziali provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati resisi responsabili delle proteste nei suoi confronti,
riconducendo l’incontro sui binari della regolarità.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 97 della società S.S. REAL JONADI GIOVANI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 25.02.2009 (Ripetizione della gara – Sancalogerese – Real Jonadi Giovani del 7.2.2009)."