COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 132 della società A.S.D. NATILE 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Ammenda di € 500.00 e squalifica del campo per DUE gare, inibizione Sig. AMATO Giuseppe fino al 30.06.2009,squalifica calciatore SERGI Francesco per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 132 della società A.S.D. NATILE 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Ammenda di € 500.00 e squalifica del campo per DUE gare, inibizione Sig. AMATO Giuseppe fino al 30.06.2009,squalifica calciatore SERGI Francesco per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che sostenitori della società reclamante: - lanciavano, a seguito dell’espulsione del calciatore Sergi Francesco per fallo segnalato da un assistente arbitrale, pietre (colpendolo) e sputi verso lo stesso profferendo frasi offensive e minacciose; - che rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria; - che, a fine gara, un dirigente non identificato della società Natile 2003 profferiva nei confronti della terna arbitrale frasi offensive e minacciose; - che il calciatore Sergi Francesco si è reso responsabile di atto di violenza a gioco fermo e non in azione di gioco come sostenuto nel reclamo; - che il Sig. Amato Giuseppe, dirigente del Natile 2003, si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appaiono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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