COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GIARRUSSO DINO RICCARDO (TESS. ROYAL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 26.3.2009 (Gara: LIBERI NANTES – ROYAL del 21.3.2009 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GIARRUSSO DINO RICCARDO (TESS. ROYAL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 26.3.2009 (Gara: LIBERI NANTES – ROYAL del 21.3.2009 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, proposto dal calciatore della Società ROYAL indicato in epigrafe, con il quale lo stesso contesta nel modo più assoluto di aver lanciato volontariamente il terriccio verso l’arbitro colpendolo al volto, in quanto, trovandosi a terra per un fallo subito, sostiene di aver lanciato si del terriccio in segno di stizza ma verso il basso e quindi di non aver mai potuto colpirlo al viso. Pone in evidenza il calciatore che il provvedimento adottato nei suoi confronti è illegittimo, trattandosi di un episodio non veritiero che ha intaccato la sua immagine personale e professionale. In sede di audizione il Direttore di gara ha voluto specificare meglio l’andamento dei fatti, precisando che in seguito di un fallo subito, il calciatore, in segno di stizza, ha raccolto da terra con la mano del terriccio e, girandosi e stando ancora con il proprio corpo a terra, lo lanciava raggiungendo l’arbitro in quanto era la persona più vicina, trovandosi circa a 2 o 3 metri. Precisa sempre il Direttore di gara di escludere la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore GIARRUSSO DINO RICCARDO. Detto tutto questo, la Commissione Disciplinare Territoriale è dell’avviso che la sanzione irrogata, tenuto conto delle precisazioni fornite dall’arbitro, debba essere adeguatamente ridimensionata e rapportata all’effettivo comportamento del calciatore GIARRUSSO DINO RICCARDO nell’occasione oggetto del presente ricorso. Conseguentemente DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore GIARRUSSO DINO RICCARDO al 30.6.2009. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it