COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 133 della società A.S.D. SAMBIASE 1962 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 2.4.2009 (Squalifica del campo di gioco per UNA gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 133 della società A.S.D. SAMBIASE 1962 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 2.4.2009 (Squalifica del campo di gioco per UNA gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che lo stesso è inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 45, comma 3, lettera c) del C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa
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