COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 134 del Sig. MONTESANTO Leonardo (società A.S.D. Real Corigliano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 2.4.2009 (Squalifica per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 134 del Sig. MONTESANTO Leonardo (società A.S.D. Real Corigliano)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 122 del 2.4.2009 (Squalifica per TRE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Montesanto Leonardo si è reso
responsabile di atto di violenza nei confronti dell’avversario a gioco fermo e non in azione di gioco per come sostenuto dal
reclamante;
ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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