COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 139 della società U.S.D. TROPICAL C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIZZI Vincenzo per DUE gare, inibizione Sig. TASSONE Agostino fino al 15.05.2009, ammenda di € 100.00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 139 della società U.S.D. TROPICAL C/5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 52 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore
BRIZZI Vincenzo per DUE gare, inibizione Sig. TASSONE Agostino fino al 15.05.2009, ammenda di € 100.00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimento;
rilevato che il direttore di gara ha dichiarato di avere, prima della gara, proceduto alla identificazione dei calciatori;
che tra gli stessi non figurava Brizzi Vincenzo tesserato per la società U.S.D. Tropical;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale delibera di:
revocare il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato e per l’effetto ripristinare il risultato acquisito sul campo –
U.S.D. TROPICAL C/5 – SPORTING CLUB = 3 – 1;
revocare la squalifica per due giornate inflitta al calciatore BRIZZI Vincenzo;
revocare l’inibizione inflitta al dirigente TASSONE Agostino;
revocare l’ammenda di € 100.00 inflitta alla società U.S.D. TROPICAL C/5;
Dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 139 della società U.S.D. TROPICAL C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIZZI Vincenzo per DUE gare, inibizione Sig. TASSONE Agostino fino al 15.05.2009, ammenda di € 100.00)."