COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 139 della società U.S.D. TROPICAL C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIZZI Vincenzo per DUE gare, inibizione Sig. TASSONE Agostino fino al 15.05.2009, ammenda di € 100.00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 139 della società U.S.D. TROPICAL C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIZZI Vincenzo per DUE gare, inibizione Sig. TASSONE Agostino fino al 15.05.2009, ammenda di € 100.00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimento; rilevato che il direttore di gara ha dichiarato di avere, prima della gara, proceduto alla identificazione dei calciatori; che tra gli stessi non figurava Brizzi Vincenzo tesserato per la società U.S.D. Tropical; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera di: revocare il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato e per l’effetto ripristinare il risultato acquisito sul campo – U.S.D. TROPICAL C/5 – SPORTING CLUB = 3 – 1; revocare la squalifica per due giornate inflitta al calciatore BRIZZI Vincenzo; revocare l’inibizione inflitta al dirigente TASSONE Agostino; revocare l’ammenda di € 100.00 inflitta alla società U.S.D. TROPICAL C/5; Dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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