COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico di : Sig. ZICARELLI Ottavio, della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., nonché la società S.S. FUSCALDO della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico di : Sig. ZICARELLI Ottavio, della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., nonché la società S.S. FUSCALDO della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentiti il vice procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva: - per ZICARELLI Ottavio, non doversi procedere; - per la società S.S. FUSCALDO non doversi procedere; sentito il Presidente della società Fuscaldo; esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale e la documentazione prodotta nel corso dell’odierna seduta dalla società Fuscaldo; RILEVA Con nota del 18.3.2009, Prot. n° 5510/483 pf 08-09/MS/vdb, la Procura Federale deferiva : - il Sig. ZICARELLI Ottavio, presidente della società S.S. FUSCALDO; - la società S.S. FUSCALDO; per rispondere : il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., (obbligo di pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale) per non aver ottemperato all’obbligo di pagamento nei confronti del tecnico, sig. GENTILE Francesco, per quanto descritto nella parte motiva; la società S.S. FUSCALDO della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Espone la Procura - che dalla documentazione acquisita è emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007-08, la società S.S. FUSCALDO, partecipante al campionato di promozione organizzato dal Comitato Regionale Calabria, si impegnava ad assumere quale tecnico della prima squadra il sig. GENTILE Francesco, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 6.000,00 diviso in tre rate di € 2000,00 da pagarsi il giorno 10 dei mesi di dicembre 2007 e gennaio e febbraio 2008; - che il tecnico, sig. GENTILE Francesco, dichiarava di aver percepito solamente la prima rata del mese di dicembre di € 2000,00 e di essere pertanto creditore delle restanti 2 rate per € 4000,00 e che, a seguito di vertenza proposta con reclamo n. 136/78 in data 12/05/08 per il recupero dei crediti non percepiti di cui sopra, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con delibera dell’ 11/10/08 comunicata con racc. (prot. 136/78 del 23/10/08, Comunicato Ufficiale n. 1 punto 28) riconosceva al tecnico, sig. GENTILE Francesco,la somma di € 4.042,00 oltre agli interessi legali, obbligando la S.S. FUSCALDO al suddetto pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del comunicato; che ulteriore comunicazione del provvedimento del Collegio Arbitrale venne notificata alla società con racc. A.R. del 03.11.2008; - che tale obbligo era disatteso dalla S.S. FUSCALDO, non provvedendo la stessa al pagamento di cui sopra. Nel corso dell’odierna seduta il Presidente della S.S. Fuscaldo produceva quietanza liberatoria (del 21.11.2008) a saldo e firma del Sig. Francesco Gentile relativa alle competenze per l’anno 2007/2008 e chiedeva il proscioglimento da ogni addebito. Il sostituto Procuratore Federale preso atto della quietanza di pagamento tempestivamente avvenuto, concludeva come in epigrafe; Dalla documentazione esibita risulta che Zicarelli Ottavio ha provveduto al pagamento delle competenze del tecnico Sig. Gentile Francesco entro il termine normativamente previsto e deve conseguentemente essere prosciolto da ogni addebito. P.Q.M. Dichiara non doversi procedere nei confronti della società S.S. FUSCALDO e del Presidente ZICARELLI Ottavio.
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