COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di : Sig. MESIANO Pietro Paolo, della violazione dell’art. 1, comma 1, dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 3 comma 1, del Codice diGiustizia Sportiva, in relazione all’ art. 7 dello Statuto nonché la Società SSD MELITESE srl, della violazione dell’art. 12 comma 5 ed ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di : Sig. MESIANO Pietro Paolo, della violazione dell’art. 1, comma 1, dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 3 comma 1, del Codice diGiustizia Sportiva, in relazione all’ art. 7 dello Statuto nonché la Società SSD MELITESE srl, della violazione dell’art. 12 comma 5 ed ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentiti il vice procuratore Federale, avv.Gianfranco Marcello, il quale così concludeva: - Mesiano Pietro Paolo anni 4 (quattro) di inibizione; - per la Società S.S.D. MELITESE Srl € 2000,00 di ammenda esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale RILEVA Con nota del 2.2.2009, Prot. n° 4223/245 pf 08-09/7GT/dl il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Territoriale: - MESIANO PIETRO PAOLO Presidente della società SSD MELITESE srl; - la società SSD MELITESE SRL; per rispondere rispettivamente - il sig. MESIANO Pietro Paolo, della violazione dell’art. 1, comma 1, dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 3 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ art. 7 dello Statuto, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere, con il proprio comportamento, particolarmente provocatorio nei confronti della tifoseria locale, fomentato gli animi dei tifosi locali presenti, creando una situazione di pericolo nonché di turbativa per l’ordine pubblico e perché in possesso, nella circostanza in questione, di un coltello, nascosto all’interno della tasca destra della giacca che indossava, di tipo serramanico, della lunghezza complessiva di cm. 18,0 di cui cm 8,00 di lama, strumento costituente arma, in quanto evidentemente atto ad offendere. - la Società SSD MELITESE srl, della violazione dell’art. 12 comma 5, perché responsabile delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dal proprio presidente sig. Pietro Paolo Mesiano che hanno contribuito, fomentando gli animi dei sostenitori locali presenti sugli spalti , a creare una situazione di pericolo nonché di turbativa per l’ordine pubblico; ed ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in conseguenza delle condotte poste in essere dal proprio presidente, così come sopra descritte; Espone la Procura Federale nella nota di deferimento che al termine della gara Belvedere Marittimo - Melitese, del 21.09.2006, i tifosi locali presenti sulla tribuna contestavano verbalmente il risultato della gara. Nell’occasione, il presidente della squadra ospite sig. Mesiano Pietro Paolo, che aveva assistito all’incontro di calcio dalla tribuna, discuteva animatamente con alcuni sostenitori della locale squadra, fomentando gli animi dei presenti e creando una situazione di pericolo, nonché di turbativa per l’ordine pubblico. Infatti, il comportamento particolarmente provocatorio, tenuto dal sig. Mesiano nei confronti della tifoseria locale, indusse i carabinieri, per evitare eventuali contatti con la tifoseria in questione, a predisporre un idoneo cordone, al fine di condurre il Mesiano in un luogo diverso da quello ove erano presenti i sostenitori della squadra locale. Il sig. Mesiano una volta condotto nel locale infermeria/magazzino, ubicato sotto gli spalti della tribuna, fu identificato dai carabinieri e, nell’occasione, sottoposto a perquisizione personale. Nel corso della perquisizione fu rinvenuto, nascosto all’interno della tasca destra della giacca che indossava, un coltello di tipo serramanico, della lunghezza complessiva di cm. 18,0, di cui cm 8,00 di lama. Il coltello rinvenuto fu sottoposto a sequestro penale, quale corpo di reato e il sig. Mesiano fu condotto al comando dei carabinieri, dove veniva dichiarato in stato di arresto. Al sig. Mesiano è stato comminato anche il provvedimento di Daspo dal Questore di Cosenza. Con tale provvedimento si è vietato al sig. Mariano di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della FIGC, comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana per un periodo di anni 4 . I fatti, risultanti dagli atti e da ritenersi pacificamente accertati, costituiscano violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza sportiva, da osservarsi, in particolare, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; Il comportamento antisportivo, posto in essere nel corso della gara dl sig. MESIANO Pietro Paolo, presenta profili di particolare gravità, soprattutto perché posto in essere da un soggetto che rivestiva la carica di presidente di una società sportiva, nella circostanza la SSD MELITESE e per le conseguenze penali e amministrative che ne sono derivate (il sig. Mesiano è stato sottoposto ad arresto ed è stato destinatario di un provvedimento di Daspo); I fatti, come sopra descritti, integrano la violazione dell’art. 1 comma 1, dell’art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7 comma 5 dello Statuto Federale e dell’art. 12 comma 5 C.G.S. ; L'infrazione disciplinare è da ascriversi, in primo luogo, al presidente della società MELITESE, sig. MESIANO Pietro Paolo, ma anche alla società SSD MELITESE srl che, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del CGS, è responsabile delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dai loro tesserati che, in qualunque modo, possano contribuire a determinare fatti di violenza; Dalla condotta del sig. MESIANO Pietro Paolo deriva, inoltre, anche la responsabilità diretta della società SSD MELITESE srl, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva Le richieste del Procuratore Federale appaiono congrue in relazione all'entità dei fatti ascritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - Sig- MESIANO PIETRO PAOLO Presidente della società S.S.D. Melitese srl l’inibizione per anni 4 (quattro) e quindi fino al 21 APRILE 2013; - alla società S.S.D. MELITESE srl l’ammenda di € 2000,00 (duemila/00).
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