• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di :
Sig. Vincenzo RUSSO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.
10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, il sig. Jonathan SANDOLO della violazione
di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt.
7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, nonché la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di :
Sig. Vincenzo RUSSO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.
10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, il sig. Jonathan SANDOLO della violazione
di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt.
7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, nonché la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali;
sentiti il vice procuratore Federale, avv.Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:
- per RUSSO VINCENZO anni UNO di squalifica;
- per SANDOLO Jonathan anni UNO di squalifica;
- per la Società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA € 750,00 di ammenda;
esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale
RILEVA
Con nota del 28.2.2009, Prot. n° 4925/466 pf 08-09/AA/ac a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere:
1) Vincenzo RUSSO, calciatore attualmente tesserato per la società POL. NUOVA S. NICOLA ARCELLA;
2) Jonathan SANDOLO, calciatore attualmente tesserato per la società POL. NUOVA S. NICOLA ARCELLA;
3) la società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA;
per rispondere:
il sig. Vincenzo RUSSO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10,
commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, per aver preso parte alla gara del Campionato di 3^ Categoria SANTA CATERINA ALBANESE – SANNICOLESE CALCIO
del 16/11/2008 in posizione irregolare perché impiegato dalla società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO sotto falso nome e sebbene
fosse tesserato per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, come descritto nella parte motiva;
- il sig. Jonathan SANDOLO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10,
commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, per aver preso parte alla gara del Campionato di 3^ Categoria SANTA CATERINA ALBANESE – SANNICOLESE CALCIO
del 16/11/2008 in posizione irregolare perché impiegato dalla società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO sotto falso nome e sebbene
fosse tesserato per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, come descritto nella parte motiva;
la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Dall’esame della documentazione in atti risulta, che i calciatori Vincenzo RUSSO e Jonathan SANDOLO hanno preso parte alla gara
del Campionato di 3^ Categoria SANTA CATERINA ALBANESE – SANNICOLESE CALCIO del 16/11/2008 in posizione irregolare
perché impiegati dalla società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO sotto falso nome (al posto dei calciatori Gennaro DE LUCA e Ciro
TARANTINO, i cui nominativi risultano indicati in distinta) e sebbene fossero tesserati per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN
NICOLA ARCELLA.
Ed infatti, con decisione pubblicata nel C.U. n. 12 del 19/11/2008 il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale relativo alla gara
predetta, per i fatti di cui sopra, ha comminato: a carico della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO la sanzione sportiva della perdita della
gara per 0-3, tre punti di penalizzazione e l’ammenda di € 750,00; a carico del sig. Mauro COLANTONIO, dirigente accompagnatore
della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO, la squalifica fino al 19/11/2012; a carico del sig. Fabrizio FORESTIERI, dirigente della A.S.D.
SANNICOLESE CALCIO, la squalifica fino al 19/11/2009; a carico del sig. Gennaro DE LUCA, calciatore tesserato con la A.S.D.
SANNICOLESE CALCIO, la squalifica fino al 19/11/2009.
L’avvenuta partecipazione sotto falso nome alle gare di calciatori peraltro tesserati per un’altra società integra la violazione dei
principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del
C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, ascrivibile ai sig.ri Vincenzo RUSSO e Jonathan SANDOLO, calciatori
attualmente tesserati per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, nonché al signor Mauro COLANTONIO,
dirigente accompagnatore della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO, sottoscrittore della distinta gara;
Della violazione devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva le società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO e POLISPORTIVA
NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che
comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.;
Tuttavia, a carico della società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO e del sig. Mauro COLANTONIO, dirigente della stessa, sono state
già comminate sanzioni da parte del Giudice Sportivo e che, pertanto i predetti non possano essere destinatari di ulteriori sanzioni
per gli stessi fatti.
Ritenuto che le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
- al Sig. RUSSO Vincenzo, calciatore della Nuova San Nicola Arcella la squalifica per anni UNO e quindi fino al 21 APRILE 2010;
- al Sig. SANDOLO Jonathan, calciatore della Nuova San Nicola Arcella la squalifica per anni UNO e quindi fino al 21 APRILE 2010;
- alla Società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di :
Sig. Vincenzo RUSSO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.
10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, il sig. Jonathan SANDOLO della violazione
di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt.
7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, nonché la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.."