COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LANZO STEFANO, ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO, PAOLETTI FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DEL MONTEROTONDO SCALO E DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LANZO STEFANO, ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO, PAOLETTI FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DEL MONTEROTONDO SCALO E DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO Con atto del 23-1-2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento della società e dei tesserati in epigrafe per rispondere: il calciatore della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, in relazione agli articoli 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e della violazione dell’articolo 10 comma 2 CGS, il dirigente accompagnatore per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione agli art. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, 10 comma 2 CGS e 61 delle NOIF, e la società per rispondere della violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS per la responsabilità oggettiva del comportamento ascritto ai suoi tesserati. Nell’atto di deferimento si ricorda, a sostegno della contestazione, che la società Monterotondo Scalo aveva richiesto il 4-9-2008 il tesseramento del calciatore Lanzo e che la richiesta veniva passata nulla ad ogni effetto dal competente Ufficio in quanto lo stesso era risultato in costanza di vincolo con la società Capena. La comunicazione veniva inviata alla società Latina il 17-9-2008 ma, nelle more, il calciatore aveva disputato in posizione irregolare la gara Monterotondo Scalo – Tivoli valevole per il campionato di Promozione Laziale. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Nessuno faceva pervenire memorie difensive. Alla riunione partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti. La Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Lanzo una giornata di squalifica, per il dirigente Paoletti un mese di inibizione e per il Latina un punto di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nella gara contestata ed la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna giustificazione e non sono nemmeno comparsi, segno evidente che non avevano alcun argomento difensivo alle contestazioni. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Nella gara in questione, in cui la società conseguì la vittoria e quindi i tre punti, il Lanzo non venne però impiegato. Infatti risulta dal referto e dalla lista del Monterotondo Scalo che venne schierato con il numero 12 come calciatore a disposizione e non risulta utilizzato nel corso della gara. Di fatto, quindi, la società non ebbe alcun giovamento dall’inserimento in distinta e, qualora la violazione fosse stata contestata ed accertata immediatamente non avrebbe comportato l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara o punti di penalizzazione ma, esclusivamente, sanzioni disciplinari. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale sono quindi non del tutto congrue al caso in quanto non appare giusto comminare alla società la medesima penalizzazione che viene richiesta per analoghi casi quando il calciatore venga effettivamente utilizzato in campo. Né può invocarsi la sussistenza di una pena edittale minima della penalizzazione di almeno un punto a classifica, in quanto la sanzione richiamata dall’articolo 10 comma 6 ultimo periodo del CGS, pure contestato dalla Procura, non si applica al caso concreto, oltre che per le note motivazioni già espresse dalla Commissione in altre decisioni, in quanto la disposizione punisce la partecipazione alla gara e non il mero inserimento in distinta. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere tutti i soggetti deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad esclusione di quella contestata dell’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto commina al calciatore Lanzo Stefano la squalifica per una gara, al dirigente Paoletti Fabio la inibizione per mesi uno ed alla società Monterotondo Scalo l’ammenda di € 300,00. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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