COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di : Sig. NERO Francesco (Presidente società Audace Decollatura), Sig. SALADINO Antonio (all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Promo Sport ed attualmente tesserato per la società Pol. S.Pietro a Maida), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società AUDACE DECOLLATURA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di : Sig. NERO Francesco (Presidente società Audace Decollatura), Sig. SALADINO Antonio (all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Promo Sport ed attualmente tesserato per la società Pol. S.Pietro a Maida), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società AUDACE DECOLLATURA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; letto il deferimento della Procura Federale, con nota del 6.5.2008 prot.4580/534 PF 07-08/MS/en, per i capi di incolpazione di cui in epigrafe; sentiti alla riunione del 22 dicembre 2008: il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, in rappresentanza della Procura Federale, il quale così concludeva: - mesi 1 (uno) di squalifica per il calciatore SALADINO Antonio; - mesi 2 (due) di inibizione per il Presidente, all’epoca dei fatti, dell’Audace Decollatura Sig. NERO Francesco; - ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la società AUDACE DECOLLATURA; nonché Nari Giuseppe, per delega di Saladino Antonio, il quale chiede il minimo della sanzione; La Commissione Disciplinate Territoriale : viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale; RILEVATO che nella gara Libertas Curinga – Audace Decollatura quest’ultima squadra ha utilizzato un calciatore (Saladino Antonio) diverso da quello indicato in distinta come Vaccaro Salvatore; che il Saladino all’epoca dei fatti risultava tesserato per altra società; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a carico del suddetto calciatore Saladino Antonio che del Presidente Nero Francesco nell’occasione dirigente accompagnatore e sottoscrittore della distinta di gara e la responsabilità diretta ed oggettiva della sua società di appartenenza; considerato, infine, la richiesta formulata dalla Procura Federale e la particolare gravità dei fatti accertati; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, delibera di : irrogare al calciatore SALADINO Antonio la squalifica fino al 10 FEBBRAIO 2009 (così determinata per il principio dell'afflittività della sanzione); inibire il Sig. NERO Francesco fino al 10 MARZO 2009 (così determinata per il principio dell'afflittività della sanzione); infliggere alla società AUDACE DECOLLATURA l’ammenda di € 200,00 (duecento/00);
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