COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di : Sig. NERO Francesco (Presidente società Audace Decollatura), Sig. SALADINO Antonio (all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Promo Sport ed attualmente tesserato per la società Pol. S.Pietro a Maida), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società AUDACE DECOLLATURA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di :
Sig. NERO Francesco (Presidente società Audace Decollatura), Sig. SALADINO Antonio (all’epoca dei fatti tesserato con la
società A.S.D. Promo Sport ed attualmente tesserato per la società Pol. S.Pietro a Maida), per rispondere della violazione di
cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società AUDACE DECOLLATURA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva,
ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali;
letto il deferimento della Procura Federale, con nota del 6.5.2008 prot.4580/534 PF 07-08/MS/en, per i capi di incolpazione di cui in
epigrafe;
sentiti alla riunione del 22 dicembre 2008:
il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, in rappresentanza della Procura Federale, il quale così concludeva:
- mesi 1 (uno) di squalifica per il calciatore SALADINO Antonio;
- mesi 2 (due) di inibizione per il Presidente, all’epoca dei fatti, dell’Audace Decollatura Sig. NERO Francesco;
- ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la società AUDACE DECOLLATURA;
nonché Nari Giuseppe, per delega di Saladino Antonio, il quale chiede il minimo della sanzione;
La Commissione Disciplinate Territoriale :
viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale;
RILEVATO
che nella gara Libertas Curinga – Audace Decollatura quest’ultima squadra ha utilizzato un calciatore (Saladino Antonio) diverso da
quello indicato in distinta come Vaccaro Salvatore;
che il Saladino all’epoca dei fatti risultava tesserato per altra società;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a carico del suddetto calciatore Saladino Antonio che del
Presidente Nero Francesco nell’occasione dirigente accompagnatore e sottoscrittore della distinta di gara e la responsabilità diretta
ed oggettiva della sua società di appartenenza;
considerato, infine, la richiesta formulata dalla Procura Federale e la particolare gravità dei fatti accertati;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, delibera di :
irrogare al calciatore SALADINO Antonio la squalifica fino al 10 FEBBRAIO 2009 (così determinata per il principio dell'afflittività della sanzione);
inibire il Sig. NERO Francesco fino al 10 MARZO 2009 (così determinata per il principio dell'afflittività della sanzione);
infliggere alla società AUDACE DECOLLATURA l’ammenda di € 200,00 (duecento/00);
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di : Sig. NERO Francesco (Presidente società Audace Decollatura), Sig. SALADINO Antonio (all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Promo Sport ed attualmente tesserato per la società Pol. S.Pietro a Maida), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società AUDACE DECOLLATURA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.."