COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 41 della società POL. CATONA DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 04.12.2008 (Inibizione Sig. MORGANTE Roberto fino al 30.06.2009, inibizione Sig. VIOLANTE Sebastiano fino al 30.06.2009, squalifica calciatore GATTO Pietro fino al 30.06.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 41 della società POL. CATONA DILETTANTISTICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 68 del 04.12.2008 (Inibizione Sig. MORGANTE Roberto fino al 30.06.2009, inibizione Sig. VIOLANTE Sebastiano fino al
30.06.2009, squalifica calciatore GATTO Pietro fino al 30.06.2010).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto cha dal rapporto di gara e dal relativo supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Morgante Roberto
durante lo svolgimento della gara entrava abusivamente in campo e teneva un comportamento offensivo e minaccioso, nonché per
avere tentato di aggredire l’arbitro non riuscendovi per l’intervento dei suoi calciatori;
che il dirigente Violante Sebastiano teneva un comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara che veniva altresì
spinto, perseverando nel suo comportamento offensivo e minaccioso anche dopo il suo allontanamento dal terreno di gioco;
che il calciatore Gatto Pietro, a fine gara, ha spinto e colpito con una manta l’arbitro che subiva lesione (gonfiore del labbro inferiore);
considerato, infine, che le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza sono senz’altro congrue ed adeguate;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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