COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 42 della società G.S. BIANCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 04.12.2008 (Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore GALLO Domenico per SEI gare, squalifica calciatore LAHLAL Tarik per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 42 della società G.S. BIANCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 68 del 04.12.2008 (Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore GALLO Domenico per SEI gare, squalifica calciatore
LAHLAL Tarik per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto cha dal rapporto del Commissario di Campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che i calciatori Gallo Domenico e Lahlal
Tarik hanno provocato, a fine gara, una zuffa nei pressi dello spogliatoio tra i giocatori ed i dirigenti delle due squadre alla quale
partecipavano i tifosi della squadra ospitante;
che il calciatore Gallo ha reiterato tale comportamento nonostante l’invito del commissario di campo a rientrare nello spogliatoio;
considerato che le sanzioni inflitte ai tesserati ed alla società a titolo di responsabilità oggettiva dal Giudice Sportivo Territoriale sono
congrue ed adeguate;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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