COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA REAL PRIMERO M. / BORGO FIVE SOCCER DEL 25.4.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA REAL PRIMERO M. / BORGO FIVE SOCCER DEL 25.4.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preliminarmente rileva l’inammissibilità del reclamo nella parte relativa alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, in quanto privo della ricevuta di trasmissione di copia del reclamo alla controparte, in violazione della prescrizione, di cui all’art. 29 comma 5 del C.G.S. La Commissione, ritiene opportuno, invece, rinviare alla riunione del 22.05.2006 la decisione relativa ai singoli tesserati, avendo la società prodotto richiesta di audizione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa al risultato della gara de qua; dispone il rinvio alla seduta del 22.05.2006 per le decisioni relative alle richieste di riduzione delle squalifiche a carico dei tesserati e dell’ammenda a carico della società.
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