COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LICOLA C5 – GARA VIP CLUB S. ABBONDANZA / LICOLA C5 DEL 5.04.06 – C5 / SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LICOLA C5 – GARA VIP CLUB S. ABBONDANZA / LICOLA C5 DEL 5.04.06 – C5 / SERIE D La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: alla gara, indicata in epigrafe, ha partecipato, a favore della società Vip Club S. Abbondanza, il calciatore Abbondanza Giuseppe, che, come dal Comunicato Ufficiale n. 58 del 12.01.06 del C.R. Campania, pag. 1296, risultava gravato da squalifica fino al 7.06.2006, quale massaggiatore della società di appartenenza, in relazione alla gara dell’8.01.06 del Campionato Juniores di Calcio a Cinque, Vip Club S. Abbondanza – Vesevo. Va osservato, in via preliminare, che non sussiste alcun dubbio in ordine all’effettiva coincidenza della persona fisica, gravata da squalifica a tempo, come dal citato C.U. n.58 del 12.01.2006, con quella che ha partecipato, nella qualità di calciatore, alla gara di cui al reclamo in esame. Invero, in entrambe le circostanze il sig. Giuseppe Abbondanza ha esibito, per il riconoscimento da parte dell’arbitro, la medesima carta d’identità, come si rileva dalle rispettive distinte di gara. Deve concludersi, di conseguenza, che egli non aveva titolo a prendere parte alla gara oggetto del reclamo in argomento, atteso che la squalifica a termine inibisce qualsiasi attività nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, inclusa, ovviamente ed a maggior ragione, quella agonistica ufficiale. Ne consegue l’irregolare posizione del calciatore, in occasione della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Licola C5, di infliggere alla società Vip Club S. Abbondanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it