COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE – GARA I.CAL.CAVE / PRO SALA DEL 30.04.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE – GARA I.CAL.CAVE / PRO SALA DEL 30.04.2006 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società I.Cal.Cave, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Iovinella Michele, nato il 16.10.1983, alla data della disputa della gara, non risulta tesserato a favore della società Pro Sala. Invero, il suddetto calciatore è tesserato a favore della società Nemea Sapri Vibovilla, con decorrenza dal 29.10.2005. Questa C.D. giudica assolutamente conforme ai principi di lealtà sportiva che venga inflitta la squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Iovinella Michele, in ragione della sua precedente partecipazione a gare, emersa per via indiretta attraverso la documentazione di cui al reclamo in esame, con dati anagrafici diversi. Infligge, altresì, l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Pro Sala, per la violazione del principio di lealtà sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo ed a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), di infliggere alla società Pro Sala la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; infligge la squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Iovinella Michele e l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Pro Sala; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it