COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE – GARA I.CAL.CAVE / PRO SALA DEL 30.04.2006 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO I.CAL.CAVE – GARA I.CAL.CAVE / PRO SALA DEL 30.04.2006 – C/5 SERIE D
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società I.Cal.Cave, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Iovinella Michele, nato il 16.10.1983, alla data della disputa della gara, non risulta tesserato a favore della società Pro Sala. Invero, il suddetto calciatore è tesserato a favore della società Nemea Sapri Vibovilla, con decorrenza dal 29.10.2005. Questa C.D. giudica assolutamente conforme ai principi di lealtà sportiva che venga inflitta la squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Iovinella Michele, in ragione della sua precedente partecipazione a gare, emersa per via indiretta attraverso la documentazione di cui al reclamo in esame, con dati anagrafici diversi. Infligge, altresì, l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Pro Sala, per la violazione del principio di lealtà sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo ed a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), di infliggere alla società Pro Sala la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; infligge la squalifica per cinque giornate di gara a carico del calciatore Iovinella Michele e l’ammenda di euro 250,00 a carico della società Pro Sala; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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