COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS NAPOLI – GARA DAMIANO PROMOTION / CUS NAPOLI DEL 25.03.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS NAPOLI – GARA DAMIANO PROMOTION / CUS NAPOLI DEL 25.03.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, i calciatori Caputo Vincendo, nato l’8.07.1983 e Guarino Ciro, nato il 31.01.1966, indicati nella distinta di gara della società Damiano Promotion rispettivamente con il numero 9 e con in numero 10, risultavano squalificati per una gara effettiva per recidività in ammonizione, come dal C.U. n. 78 del 23.03.2006 del C.R. Campania, e quindi, nella prima gara ufficiale disputata dalla società Damiano Promotion (in data 25.03.2006), non dovevano essere inseriti in distinta e/o prendere parte alla stessa. Tale violazione, comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 del C.G.S. - P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo del Cus Napoli ed a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), di comminare alla società Damiano Promotion, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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