COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOSCOTRECASE SOCCER – GARA TURRIS OCTAVA / BOSCOTRECASE SOCCER DEL 25.05.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOSCOTRECASE SOCCER – GARA TURRIS OCTAVA / BOSCOTRECASE SOCCER DEL 25.05.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Va premesso, che il ricorso risulta essere stato ritualmente inviato a mezzo fax (e ricevuto all’utenza indicata nella scheda di censimento) alla controinteressata società Turris Octava in data 5.05.2006, nello stesso giorno di pubblicazione sul C.U. n. 97 della delibera del Giudice Sportivo che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 alla società Boscotrecase Soccer. Nel merito, dal referto di gara emerge che l’arbitro, al 12’ del s.t., è stato oggetto di un tentativo di aggressione da parte del calciatore Sabatino Ciro della società Boscotrecase Soccer, in conseguenza della sua espulsione per aver pronunziato una frase irriguardosa (“che fischi, sarchiapone!”). In particolare la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro pone in evidenza che lo stesso è prima caduto da solo, inciampando, mentre indietreggiava per sottrarsi alla paventata aggressione, e che, mentre era in terra, il Sabatino, seppure trattenuto da due compagni di squadra, era riuscito a colpirlo, benché di striscio, ad una coscia con un unico calcio, procurandogli un’abrasione e bruciore. Orbene, tale dinamica degli accadimenti, se può spiegare la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara, non consente però, a giudizio di questa Commissione, di ricondurre oggettivamente al comportamento della società Boscotrecase Soccer la responsabilità per la mancata regolare conduzione a termine della stessa, visto che la società in questione giocava fuori casa; che ad eccezione del citato Sabatino Ciro, tutti gli altri calciatori della squadra avevano mantenuto un comportamento corretto (e anche di fattiva collaborazione con l’arbitro, atteso che due di loro avevano anche trattenuto l’impeto del Sabatino); che era presente sul campo adeguata Forza Pubblica, che nessuna situazione di tensione era in atto, né in campo né sugli spalti. In conseguenza di tanto, e in totale riforma della delibera presa dal Giudice Sportivo sul punto, va revocata l’irrogata sanzione della perdita della gara per 0-6 alla società Boscotrecase Soccer, e va invece disposto la ripetizione della gara, per cui gli atti vanno rimessi al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza. Circa invece, la posizione del calciatore Sabatino Ciro, la gravità del suo comportamento appare adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica fino al 25.12.2008, per cui il reclamo volto ad una riduzione di questa va respinto. P.Q.M. DELIBERA In parziale accoglimento del proposto ricorso, di revocare la decisone con cui il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Boscotrecase Soccer la perdita della gara per 0-6; disponendone la ripetizione secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato Regionale in sede, cui gli atti vanno rimessi per quanto di competenza; di confermare le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla posizione del calciatore Sabatino Ciro; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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