COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TERZIGNO C5 – GARA L.A.F. FIVE SOCCER / TERZIGNO C5 DEL 22.03.06 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TERZIGNO C5 – GARA L.A.F. FIVE SOCCER / TERZIGNO C5 DEL 22.03.06 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: alla gara, indicata in epigrafe, hanno partecipato, a favore della società L.A.F. Five Soccer, i calciatori Borzelleca Alessandro e De Fusco Diego, che (come indicato, ovviamente ex post, dal Comunicato Ufficiale n. 78 del 23.03.06 del C.R. Campania, pag. 2094), risultavano gravati da squalifica automatica, a seguito di espulsione dal campo, notificata ad entrambi in occasione della gara del 19.03.06, immediatamente precedente quella in esame. Come già indirettamente enunciato, entrambi i calciatori, nel rispetto dell’art. 41, comma 2, C.G.S. (automatismo della squalifica, a seguito di espulsione dal campo), non avevano titolo a prendere parte alla prima gara immediatamente successiva, rispetto a quella, nel corso della quale erano stati espulsi. Ne consegue l’irregolare posizione dei due calciatori, in occasione della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Terzigno C5, di infliggere alla società L.A.F. Five Soccer, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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