COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AULETTESE – GARA VAL SERRE / AULETTESE DEL 26.03.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AULETTESE – GARA VAL SERRE / AULETTESE DEL 26.03.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Bergamo Antonio nato l’8.11.1982, risulta regolarmente tesserato a favore della società Val Serre, con decorrenza dal 29.10.2005; viceversa il calciatore Cornetta Vito, nato il 21.04.1969, non risulta tesserato e, quindi, utilizzato nella gara in epigrafe in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), di comminare alla società Val Serre, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it