COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO EVOLI – GARA STELLA CIOFFI / EVOLI DEL 30.4.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO EVOLI – GARA STELLA CIOFFI / EVOLI DEL 30.4.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Relativamente ai calciatori Lioce Vito, Morrone Carlo e Priore Nicola, è da precisare, in via preliminare, che le squalifiche a loro carico sono limitate a due giornate di gare, per cui non sono impugnabili, ai sensi dell’art. 41, comma 4, lettera a), C.G.S. In riferimento alla sanzione inflitta al calciatore Lenza Vincenzo, questa C.D., valutati attentamente tutti gli aspetti, giudica che essa sia proporzionata, in ragione delle univoche risultanze dei referti dell’arbitro e dal Commissario di campo, che configurano fonti di prova piena e privilegiata. Questa Commissione, pertanto, ritiene di dover confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Evoli.
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