COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA WOLVES AVELLINO / G.G.BANZANO DEL 23.04.2006 – 3^ CAT. – C.P.AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA WOLVES AVELLINO / G.G.BANZANO DEL 23.04.2006 – 3^ CAT. – C.P.AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto, rileva che esso è fondato. La reclamante lamenta l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in quanto il calciatore Cosenza Raffaele, tesserato della società Wolves Avellino, nonostante gravato da squalifica, non ancora scontata, ha preso parte alla gara de qua. Invero, come da comunicazione del C.P. di Avellino, il predetto calciatore alla data dello svolgimento della gara in questione non ha interamente scontato la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 29 del 13.04.2006 del C.P. Avellino. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di comminare alla società Wolves Avellino la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it