COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AMICIZIA SAVA – GARA AMICIZIA SAVA / SCALA 82 DEL 18.03.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AMICIZIA SAVA – GARA AMICIZIA SAVA / SCALA 82 DEL 18.03.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, come risulta dagli atti, trasmessi ritualmente, i due calciatori Mansi Marco e Mansi Giovanni potevano prendere parte alla gara disputata, in quanto, come risulta dalla omonimie agli atti, Mansi Marco, nato il 19.12.1981, poteva prendere parte alla gara (lo squalificato è, invero, Mansi Marco, nato il 6.12.1984). In relazione, invece, al calciatore Mansi Giovanni, vi sono ben tre calciatori che presentano omonimia, ma il calciatore che ha partecipato alla gara non era gravato da squalifica e, pertanto, aveva titolo per prendervi parte legittimamente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Amicizia Sava.
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