COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CAIAZZO – GARA AURUNCA CALCIO / REAL CAIAZZO DEL 23.04.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CAIAZZO – GARA AURUNCA CALCIO / REAL CAIAZZO DEL 23.04.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Infatti, il reclamo è stato inoltrato alla sola Commissione Disciplinare e non anche alla controparte Aurunca Calcio, società interessata al risultato. tale omissione determina l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Real Caiazzo.
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