COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA S.FELICE – GARA CARIFE / ROCCA S.FELICE DEL 2.04.2006 – 3^ CAT. – C.P. AV

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA S.FELICE – GARA CARIFE / ROCCA S.FELICE DEL 2.04.2006 – 3^ CAT. – C.P. AV La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, i calciatori Bardaro Pasquale, Pelullo Francesco e Palmisano Vito hanno violato la prescrizione, di cui all’art. 34 N.O.I.F., la quale obbliga le società, partecipanti con più squadre a campionati diversi, ad utilizzare nelle gare del campionato di categoria inferiore (che per la società Carife è quella della gara di cui al reclamo in esame), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato inferiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate dalla prima squadra. Di conseguenza, sulla base del combinato disposto, tra il richiamato art. 34 N.O.I.F. e l’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in argomento è da considerarsi senza titolo. Viceversa, è da considerare regolare la partecipazione alla gara da parte dei calciatori Colicchio Fabio e Lodise Emilio, in quanto, essendo essi nati rispettivamente il 29.03.1989 ed il 27.05.1984, non avevano alcun obbligo di preventiva autorizzazione, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. Per questi motivi DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di infliggere, alla società Carife B, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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