F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DEL CRAL PALOMBINA VECCHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ANCONA/CRAL PALOMBINA VECCHIA DEL 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com Uff. n. 60 del 7.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DEL CRAL PALOMBINA VECCHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ANCONA/CRAL PALOMBINA VECCHIA DEL 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com Uff. n. 60 del 7.12.2005) All'esito della gara A.S.Virtus Ancona/Cral Palombina Vecchia del 22.10.2005 terminata con il punteggio di 0 a 2, la A.S.Virtus Ancona lamentava davanti al Giudice Sportivo di aver ricevuto dalla squadra ospite una lista di gara i cui primi undici giocatori elencati in realtà non erano stati gli stessi scesi in campo fin dall'inizio ma erano scesi in campo secondo la numerazione non progressiva indicata nella distinta dal n. 2 al n. 11 . Il portiere aveva indossato la maglia n. 22. Il Giudice Sportivo rigettava la richiesta di avere la vittoria a tavolino e condannava comunque la società Palombina al pagamento di € 50,00 di ammenda per avere disatteso le norme sulla numerazione delle maglie dei calciatori. La A.S.Virtus Ancona impugnava tale decisione davanti alla Commissione Disciplinare la quale, modificando quanto deciso dal primo giudice, riteneva che la comprovata irregolarità nella predisposizione della lista di gara da parte del Cral Palombina Vecchia aveva influenzato il regolare svolgimento della gara ingenerando nella squadra avversaria le lamentate incertezze in ordine ai calciatori che sarebbero scesi in campo e, conseguentemente, deliberava di infliggere la sanzione sportiva della ripetizione dell'incontro. Ed invero, è certamente provato che nella gara in esame sono scesi in campo per la ricorrente i calciatori indicati nella lista di gara dal n. 2 al n. 11 anche se in modo non progressivo e che il portiere è entrato con il n. 22. Orbene, premesso quanto sopra, non può certamente ritenersi che tale irregolarità abbia potuto viziare il regolare svolgimento della gara come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. L'irregolare numerazione riportata nella lista di gara deve certamente essere sanzionata, come correttamente ha fatto il primo giudice, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all'art. 14 comma 6 lett.c) C.G.S.. A comprova della correttezza di tale impostazione è appena il caso di rilevare che nel Com.Uff. n. 24 del 30.11.2005 il Comitato Provinciale di Ancona nel richiamare l'attenzione delle società in ordine alla numerazione delle maglie dei giocatori (dall'1 all'11 quelli che scendono in campo e, dal 12 al 18 quelli in panchina) e l'obbligo di segnalare nella lista di gara con una X i calciatori che scenderanno in campo prevede la sanzione della ammenda per coloro che non osserveranno tali disposizioni. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal CRAL Palombina Vecchia di Falconara Marittima (Ancona), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina quella del Giudice Sportivo che ha convalidato il risultato acquisito sul campo di 0-2 della gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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