COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI REAL AIROLA E MOLINARA – RECLAMO CALCIATORE BOTTICELLA FULVIO – GARA MOLINARA / REAL AIROLA DEL 13.11.05 – PRIMA CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI REAL AIROLA E MOLINARA – RECLAMO CALCIATORE BOTTICELLA FULVIO – GARA MOLINARA / REAL AIROLA DEL 13.11.05 – PRIMA CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, in via preliminare ne dispone la riunione per connessione. Questa Commissione Disciplinare ha sentito i rappresentanti delle due società reclamanti, nonché il calciatore ricorrente, nel corso della riunione odierna. Le audizioni, con specifico riferimento alle infrazioni commesse dai calciatori della società Real Airola (Giglio Davide, Di Costanzo Daniele e Cesare Clemente), gravati da squalifica per quattro giornate di gara, non hanno prodotto elementi probanti, idonei a smentire il referto arbitrale, che è da considerare fonte privilegiata di prova. Di conseguenza, questa Commissione Disciplinare dispone lo stralcio delle posizioni relative ai tre nominati calciatori della società Real Airola. In ordine ad esse, ritiene di dover rigettare il reclamo della società medesima, in quanto non sono emersi fatti o circostanze, o elementi probatori, che possano indurre al richiesto annullamento e neppure all’istanza subordinata della riduzione della pena. Per tutte le altre richieste della società Real Airola, nonché – nella loro interezza – per i reclami presentati dalla società Molinara e dal calciatore Botticella Fulvio, ritiene indispensabile disporre la convocazione del direttore di gara, a chiarimenti. P.Q.M. DELIBERA di respingere, nella parte relativa alle squalifiche a carico dei calciatori Giglio Davide, Di Costanzo Daniele e Cesare Clemente, il reclamo della società Real Airola; di sospendere il giudizio, in ordine alle altre richieste della società Real Airola, nonché in ordine ai reclami della società Molinara e del calciatore Botticella Fulvio, all’esito dell’audizione dell’arbitro della gara.
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