COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AMOROSI – GARA AMOROSI / MONTESARCHIO DEL 3.12.05 – PRIMA CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AMOROSI – GARA AMOROSI / MONTESARCHIO DEL 3.12.05 – PRIMA CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Invero, la richiesta di “cancellare le ammonizioni”, pur assolutamente non conforme ai canoni della sportività e della lealtà e configura, indiscutibilmente, una violazione disciplinare che deve essere adeguatamente sanzionata. Tuttavia, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessivamente affittiva, come già valutato da questa Commissione Disciplinare in ordine ad una circostanza analoga (reclamo Andretta – C.U. n. 50 del 15 dicembre 2005, pag. 1061). Deve, dunque, ridursi a tre giornate la squalifica a carico del calciatore Celella Crescenzo, risultando obiettivamente improponibile la richiesta principale, di annullamento della sanzione. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, che la squalifica del calciatore Celella Crescenzo sia ridotta a tre giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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