COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING ACACIE – GARA SP.ACACIE / CLUB PARADISO DEL 12.11.05 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING ACACIE – GARA SP.ACACIE / CLUB PARADISO DEL 12.11.05 – C/5 SERIE C1 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile, in quanto la reclamante l’ha proposto in data 29.11.2005 e, dunque, oltre il termine, di dieci giorni dalla data di pubblicazione del C.U. n. 43 del 18.11.05, prescritto per i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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